Sez. 2, Sentenza n. 7434 del 22/05/1972 Ud. (dep. 09/11/1972) Rv. 122271 - 01
ISTRUZIONE PENALE - NULLITA NELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - PERIZIA - NULLITA ASSOLUTA - COMUNICABILITA ALLA SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO O AL DECRETO DI CITAZIONE - ESCLUSIONE - RIMEDIO ESPERIBILE - NEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO - NEI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - NULLITA NELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - PERIZIA - NULLITA ASSOLUTA - COMUNICABILITA ALLA SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO O AL DECRETO DI CITAZIONE - ESCLUSIONE - RIMEDIO ESPERIBILE - NEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO - NEI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE.*
La nullita assoluta della perizia compiuta nella fase istruttoria non determina la nullita della sentenza di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a giudizio e degli Atti successivi, ancorche il provvedimento conclusivo della istruzione sia fondato esclusivamente sulla perizia medesima. Se la nullita e rilevata nel dibattimento di primo grado, il giudice provvedera alla rinnovazione dell'atto nullo; se la nullita e rilevata nel giudizio di appello o in quello di Cassazione, sara provveduto, rispettivamente, a norma dell'art 522 comma secondo e dell'art 543 n 6 cod proc pen(DPR 25 ottobre 1955, n 932, art 7). (V 121036, anno 1972, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 189, Legge 25/10/1955 num. 932 art. 7, Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)