Sez. 3, Sentenza n. 7153 del 26/06/1991 (Rv. 472827 - 01)
Contratti agrari - Morte di una delle parti - Del proprietario coltivatore diretto - Diritti degli eredi | Costituzione "ex lege" di un rapporto di affitto - Art. 49 legge 3 maggio 1982 n. 203 - Efficacia retroattiva - Esclusione.
Contratti agrari - Morte di una delle parti - Del proprietario coltivatore diretto - Diritti degli eredi
La costituzione "ex lege" di un rapporto di affitto tra coeredi ai sensi dell'art. 49, primo comma, legge 3 maggio 1982 n. 203, ove ricorrano le condizioni previste da tale norma, è possibile solo con riferimento alle successioni apertesi (per morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari) successivamente alla entrata in vigore della detta legge, non potendo questa trovare un'applicazione retroattiva neppure con riguardo al disposto del successivo art. 53, in quanto i "rapporti in corso" in esso menzionati sono solo quelli che si concretano in una relazione intersoggettiva in ordine a materie di rilevanza agraria (e cioè attinenti alla utilizzazione della terra quale fattore di produzione), senza possibilità di farvi rientrare la situazione di comunione ereditaria.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)