Sez. 3, Sentenza n. 8785 del 26/10/1994 (Rv. 488258 - 01)
CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTI DEGLI EREDI | Eredi del proprietario di fondi rustici esercenti l'attività agricola su di essi in qualità di imprenditori a titolo principale - Diritto degli stessi ex art. 49 legge n. 230 del 1982 a continuare nella conduzione del fondo anche per le porzioni comprese nelle quote degli altri coeredi - Successioni apertesi dopo l'entrata in vigore della citata legge - Disciplina applicabile.
CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTI DEGLI EREDI
L'art. 49 della legge 3 maggio 1982 n. 230, il quale attribuisce agli eredi del proprietario di fondi rustici che esercitino attività agricola su detti fondi in qualità di imprenditori a titolo principale il diritto di continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi, stabilendo che il rapporto di affitto che in tale modo s'instaura fra i coeredi è disciplinato dalla legge medesima con inizio dalla data di apertura della successione, si riferisce alle successioni apertesi dopo l'entrata in vigore della legge, mentre per quelle apertesi prima della sua entrata in vigore continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data della loro apertura.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)