Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 264 del 1974
Massime (4)
Massima n. 7496
- Reati e pene
- Ergastolo
- Cod. pen., art. 22
- Non viola l'art. 27, terzo comma, della costituzione
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Non contrasta con il principio secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" (art. 27, terzo comma, Cost.), la pena dell'ergastolo, (art. 22 c.p.) posto che dissuasione, prevenzione, difesa sociale sono a fondamento delle pene, non meno della sperata emenda (sent. n. 12 del 1962).
Norme impugnate
- art. 22 c.p.
Parametri
- art. 24 Cost.
Massima n. 7497
- Reati e pene
- Costituzione
- Non è prescritta la pena dell'ergastolo
- Discrezionalità politica del legislatore
- Giustificazione.
Leggi la massima
Non avendo la Costituzione prescritto la pena dell'ergastolo - come avrebbe potuto fare - essa è rimessa alla discrezionalità politica del legislatore ordinario, che potrà ricorrervi qualora appaia indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie meno gravi, o mezzo per isolare criminali che abbiano dimostrato particolare pericolosità ed efferatezza.
Norme impugnate
- art. 22 c.p.
Parametri
- art. 27 Cost.
Massima n. 7498
- Reati e pene
- Condannati all'ergastolo
- Rifiuto di lavorare
- Possibilità di sanzioni disciplinari
- Non contrasta con il "senso di umanità " di cui all'art. 27 della costituzione né investe la legittimità dell'art. 22 del cod. penale
- Fondamento nell'art. 4 della costituzione.
Leggi la massima
La possibilità che agli ergastolani che rifiutino di lavorare vengano comminate sanzioni disciplinari, non attiene alla legittimità dell'art. 22 c. p. e comunque non contrasta con il "senso di umanità" di cui all'art. 27 Cost., posto che il lavoro è diritto e dovere sociale per tutti (art. 4 Cost.).
Norme impugnate
- art. 22 c.p.
Parametri
- art. 4 Cost.
Massima n. 7499
- Reati e pene
- Ergastolo
- Liberazione condizionale
- Estensione agli ergastolani
- Finalità e presupposti.
Leggi la massima
L'estensione della liberazione condizionale agli ergastolani (art. 176 c.p. così come modificato con l'art. 2 legge 25 novembre 1962, n. 1634), consente l'effettivo reinserimento del condannato all'ergastolo nel consorzio civile, quando abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento all'autorità giurisdizionale competente a concederla (sent. n. 204 del 1974). Le precarie condizioni economiche dell'ergastolano non ostano alla concessione della liberazione condizionale, perché essa è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili sempreché il condannato abbia la possibilità di provvedervi.
Norme impugnate
- art. 176 c.p.
Parametri
- art. 27 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1972 dalla Corte di assise di Verona nel procedimento penale a carico di Versini Pier Alberto ed altri, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 12 luglio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi.
Nel corso del procedimento penale a carico di Versini Pier Alberto, Uber Giorgio e Ballan Gian Antonio, imputati dei delitti di omicidio volontario e rapina pluriaggravati, la Corte di assise di Verona, accogliendo l'eccezione sollevata dal pubblico ministero e condivisa dal patrono di parte civile e dalla difesa, con ordinanza 15 marzo 1972, emessa durante le formalità di apertura del dibattimento, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale della pena dell'ergastolo (art.22 c.p.) in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Assume il giudice a quo che l'ergastolo, in quanto pena che si risolve nella privazione perpetua della libertà personale, con impossibilità del reinserimento del condannato nella vita sociale, contrasterebbe con la funzione di emenda garantita dall'invocato principio costituzionale. Altri motivi d'illegittimità potrebbero ravvisarsi nell'obbligo imposto agli ergastolani di esplicare un'attività lavorativa, con comminazione di sanzioni coercitive in caso di inosservanza, e nel rilievo che della liberazione condizionale non potrebbero godere tutti i condannati su un piano di parità, essendo essa subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato.
Avanti questa Corte non vi è stata costituzione di parti ne intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
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L'ordinanza muove dal seguente testuale presupposto: la Costituzione, oltre a disporre che le pene siano sempre umane, "evidenzia la necessità che le pene abbiano quale funzione e fine il riadattamento alla vita sociale". orbene, funzione (e fine) della pena non è certo il solo riadattamento dei delinquenti, purtroppo non sempre conseguibile. A prescindere sia dalle teorie retributive secondo cui la pena è dovuta per il male commesso, sia dalle dottrine positiviste secondo cui esisterebbero criminali sempre pericolosi e assolutamente incorreggibili, non vi è dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa sociale, stiano, non meno della sperata emenda, alla radice della pena. E ciò basta per concludere che l'art. 27 della Costituzione, usando la formula "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato", non ha proscritto la pena dell'ergastolo (come avrebbe potuto fare), quando essa sembri al legislatore ordinario, nell'esercizio del suo potere discrezionale, indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie meno gravi, o mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali che abbiano dimostrato la pericolosità e l'efferatezza della loro indole.
L'ordinanza prosegue: "sembra che l'ergastolo sia in contrasto con la morale esigenza di tutela e con il senso di umanità al quale debbono ispirarsi le pene, essendo obbligatoria per i condannati a tale pena l'esplicazione di un'attività lavorativa. Infatti, al condannato che non adempie all'obbligo del lavoro sono applicabili misure coercitive, disciplinari, che non appaiono certo ispirate ai fondamentali principi di umanizzazione della pena". Deve subito dirsi che il lavoro, ben lungi dall'essere in contrasto con la morale esigenza di tutela e rispetto della persona, è gloria umana, precetto religioso per molti, dovere e diritto sociale per tutti (art. 4 Cost.) e reca sollievo ai condannati che lavorando, anche all'aperto, come consente l'art. 22 c.p. nel nuovo testo risultante dalla novella del novembre 1962, godono migliore salute fisica e psichica, conseguono un compenso e si sentono meno estraniati dal contesto sociale.
Il fatto che, secondo regolamenti carcerari, al condannato abile al lavoro che per riottosità o protervia lo rifiuti, siano eventualmente applicabili misure disciplinari, non attiene alla legittimità costituzionale dell'art. 22 del codice penale.
Rimane infine da considerare che l'istituto della liberazione condizionale disciplinato dall'art. 176 c.p. - nel testo modificato dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634 - consente l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile senza che possano ostarvi le sue precarie condizioni economiche: invero, contrariamente a quanto assume il giudice a quo, la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili sempreché il condannato abbia la possibilità di provvedervi, che altrimenti potrà dimostrare di trovarsi nell'impossibilità di adempierle senza subire alcun pregiudizio.
Di particolare rilievo è per altro la sentenza n. 204 del 1974 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della norma che attribuiva al Ministro della giustizia la facoltà di concedere la liberazione condizionale. Questa pertanto sarà concessa non più in relazione a scelte discrezionali del potere politico, ma in base ad una decisione dell'autorità giudiziaria (cui l'interessato avrà diritto di rivolgersi) che con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale accerterà se il condannato abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, comma terzo, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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