Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26141 del 27/09/2021 (Rv. 662321 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE | Foro esclusivo – Derogabilità – Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE
Il foro esclusivo previsto dall'art. 22 c.p.c., che per le cause ereditarie individua la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, è derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate dall'art. 28 c.p.c.; ne consegue che, venuta meno, per espressa rinuncia, l'eccezione di incompetenza del giudice adito, questi non ha più il potere-dovere di individuare il giudice competente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)