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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26141 del 27/09/2021 (Rv. 662321 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE | Foro esclusivo – Derogabilità – Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662321-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE

Il foro esclusivo previsto dall'art. 22 c.p.c., che per le cause ereditarie individua la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, è derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate dall'art. 28 c.p.c.; ne consegue che, venuta meno, per espressa rinuncia, l'eccezione di incompetenza del giudice adito, questi non ha più il potere-dovere di individuare il giudice competente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)