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Sez. 3, Sentenza n. 2466 del 28/06/1976 (Rv. 381254 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE - RELATIVO FORO TERRITORIALE - DEROGABILITA - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - VINCOLATIVITA - CONSEGUENZE - DOMANDA CONTRO L'EREDE PER UN DEBITO EREDITARIO - GIUDIZIO INSTAURATO NEL FORO GENERALE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO EREDE - FORO PER LE CAUSE EREDITARIE - DEDUZIONE IN COMPARSA CONCLUSIONALE - FORO PER I DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381254-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE - RELATIVO FORO TERRITORIALE - DEROGABILITA - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - VINCOLATIVITA - CONSEGUENZE - DOMANDA CONTRO L'EREDE PER UN DEBITO EREDITARIO - GIUDIZIO INSTAURATO NEL FORO GENERALE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO EREDE - FORO PER LE CAUSE EREDITARIE - DEDUZIONE IN COMPARSA CONCLUSIONALE - FORO PER I DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - APPLICABILITA.*

Il foro territoriale di cui all'art 22 n 3, cod proc civ, per le cause ereditarie e bensi un foro esclusivo speciale, ma e, pur sempre, un foro derogabile. Anche per esso trova quindi applicazione il terzo comma dell'art 38 cod proc civ secondo cui i motivi esposti in limine litis a fondamento dell'eccezione di incompetenza per territorio vincolano il giudice e la parte, nel senso che ne questa puo variare gli originari motivi, ne quello puo accogliere l'eccezione per motivi diversi. Ne consegue che, ove sia stato proposto contro l'erede domanda di pagamento di un debito del defunto e l'erede stesso abbia eccepito in comparsa di risposta l'incompetenza del giudice adito alla stregua del foro generale, invocando la applicabilita della disciplina del foro per le cause ereditarie soltanto in comparsa conclusionale, la Competenza del suddetto giudice diviene incontestabile con riguardo ai fori speciali previsti dall'art 20 cod proc civ per tutte le cause relative a diritti di obbligazione; fori concorrenti nella specie in difetto della tempestiva eccezione del foro regolato dall'art 22 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 22 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)