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Sez. 2, Sentenza n. 2942 del 29/10/1960 (Rv. 881074 - 01)

SENTENZA - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - RISULTANZE DELLA SENTENZA - PRESUNZIONE DI REGOLARITÀ - PROVA CONTRARIA. SERVITÙ - ESERCIZIO - TRASFERIMENTO - ESTREMI.
Stato
decisa il 1960-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881074-01

SENTENZA - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - RISULTANZE DELLA SENTENZA - PRESUNZIONE DI REGOLARITÀ - PROVA CONTRARIA. SERVITÙ - ESERCIZIO - TRASFERIMENTO - ESTREMI.

La Costituzione del collegio giudicante, indicato nell'epigrafe della sentenza, si deve presumere regolare in base all'intervento del Presidente e alle firme apposte da lui e dai giudici nella sentenza stessa, finche non venga data la prova concreta e precisa dell'illegalità di detta Costituzione mediante un certificato della cancelleria o altro documento idoneo allo scopo. Il 2' comma dell'art. 1068 cod.civ. pone due condizioni obiettive per il trasferimento dell'Esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo servente: la prima, alternativa, che l'originario Esercizio sia divenuto più gravoso ovvero impedisca al proprietario del fondo servente di fare lavori, riparazioni o miglioramenti; la seconda, che il proprietario di questo offra a quello del fondo dominante un luogo egualmente comodo per l'Esercizio della servitù. In ordine alla prima condizione, la legge ha inteso riferirsi a qualche fatto sopravvenuto, non previsto dai contraenti, che abbia reso più gravoso l'Esercizio della servitù. Quanto alla seconda condizione, il luogo egualmente comodo va inteso con criterio di relatività, tenendo, cioè, presenti soltanto quegli interessi del proprietario del fondo dominante che meritano di essere tutelati in rapporto al contenuto della servitù, al principio del minor aggravio del fondo servente ed alla necessità di rimuovere impedimenti e lavori, riparazioni e miglioramenti al fondo servente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)