Sez. 2, Sentenza n. 4336 del 21/02/2013 (Rv. 625110 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO | Condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1068 cod. civ. - Esigenza di esecuzione di lavori, riparazioni o miglioramenti da parte del proprietario del fondo servente - Dipendenza da fatti sopravvenuti alla costituzione della servitù - Necessità - Esclusione - Fondamento.
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO
In tema di trasferimento della servitù in luogo diverso, ai sensi dell'art. 1068, secondo comma, cod. civ., mentre la maggiore gravosità dell'esercizio della servitù per il fondo servente - quale ragione della richiesta di spostamento - deve necessariamente essere determinata da fatti sopravvenuti rispetto al momento di costituzione del vincolo, va escluso che tale requisito occorra anche nel caso in cui il proprietario del fondo servente abbia l'obiettiva esigenza di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, essendo tali facoltà consentite dal criterio di esercizio del minor aggravio del fondo servente, di cui all'art. 1065 cod. civ., senza alcuna necessità di comparazione tra la situazione esistente all'epoca in cui fu creata la servitù e la situazione, invece, esistente quando il trasferimento venga chiesto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1068 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)