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Sez. L, Sentenza n. 12944 del 22/11/1999 (Rv. 531398 - 01)

SICILIA - MINIERE - IN GENERE | Ente Minerario Siciliano - Rapporto di lavoro - Indennità per anticipata risoluzione del rapporto ex art. 6 legge reg. Sicilia n. 42 del 1975 - Computo - Criteri - Retribuzione per festività non lavorate - Inclusione nella retribuzione globale di fatto da prendersi a base per il calcolo dell'indennità - Necessità.
Stato
decisa il 1999-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531398-01

SICILIA - MINIERE - IN GENERE

Ai fini della "retribuzione globale di fatto" da prendersi a base per il computo dell'indennità cosiddetta di prepensionamento accordata ai dipendenti dell'Ente Minerario Siciliano dall'art. 6 legge reg. Sicilia n. 42 del 1975, la voce retributiva relativa alle festività deve essere inclusa nella base di calcolo in quanto non espressamente esclusa dal citato art. 6 (che invece esclude le erogazioni per lavoro notturno, straordinario e festivo, nonché le indennità di trasporto e vestiario), essendovi differenza tra l'erogazione per il lavoro festivo (espressamente esclusa dal computo e riferita alla prestazione di lavoro effettuate nei giorni festivi) e la normale retribuzione spettante al lavoratore per le festività senza prestazione di attività lavorativa, atteso che, in questo caso, il relativo compenso fa parte della normale vicenda lavorativa e non può non essere incluso nella retribuzione globale di fatto.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)