Sez. L, Sentenza n. 786 del 07/02/1986 (Rv. 444332 - 01)
ELEZIONI - IN GENERE - LAVORATORE CHIAMATO AD ESPLETARE FUNZIONI ELETTORALI - DIRITTO AD ASSENTARSI SENZA PERDITA DELLA RETRIBUZIONE PER UN PERIODO DI TRE GIORNI - COMPUTABILITÀ DELLE GIORNATE NON LAVORATIVE IN CUI SI SVOLGONO LE OPERAZIONI ELETTORALI - ESCLUSIONI.*
ELEZIONI - IN GENERE - LAVORATORE CHIAMATO AD ESPLETARE FUNZIONI ELETTORALI - DIRITTO AD ASSENTARSI SENZA PERDITA DELLA RETRIBUZIONE PER UN PERIODO DI TRE GIORNI - COMPUTABILITÀ DELLE GIORNATE NON LAVORATIVE IN CUI SI SVOLGONO LE OPERAZIONI ELETTORALI - ESCLUSIONI.*
L'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 - che prevede in favore del lavoratore chiamato a espletare funzioni elettorali - il diritto ad assentarsi senza perdita della retribuzione per un periodo di tre giorni, non detraibili dall'ordinario periodo di ferie annuali - va interpretato nel senso che sia la domenica sia le altre giornate non lavorative (quali il sabato, in caso di cosiddetta settimana corta) non vanno computate nel periodo suddetto e quindi - se le operazioni elettorali cadono (in tutto od in parte) in tali giornate - il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale ovvero al pagamento a carico del datore di lavoro - dell'indennità sostitutiva. (V 890/85, mass n 439071; (V 5679/84, mass n 437354).*
Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)