Sez. 5, Sentenza n. 1022 del 26/06/1967 Ud. (dep. 08/09/1967) Rv. 105302 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - DOLO SPECIFICO - FINE DI INGIUSTO PROFITTO PER SE O PER ALTRI, OVVERO DI DANNO AI CREDITORI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - DOLO SPECIFICO - FINE DI INGIUSTO PROFITTO PER SE O PER ALTRI, OVVERO DI DANNO AI CREDITORI.*
Per la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale la legge richiede non soltanto che l'imprenditore abbia sottratto, distrutto o falsificato i libri e le altre scritture contabili indicate negli artt 2214 e segg cod civ, ma anche che cio sia compiuto al fine di realizzare, per se o per altri, un profitto ingiusto o al fine di cagionare un nocumento ai creditori. (V, in particolare fattispecie, 104984, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)