Sez. 1, Sentenza n. 5376 del 24/04/1981 Ud. (dep. 30/05/1981) Rv. 149147 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CRITERI DI VALUTAZIONE - ACCERTAMENTO DELLA OBIETTIVA ENTITA DELLA DIMINUZIONE PATRIMONIALE ARRECATA ALLA PERSONA OFFESA - NECESSITA - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CRITERI DI VALUTAZIONE - ACCERTAMENTO DELLA OBIETTIVA ENTITA DELLA DIMINUZIONE PATRIMONIALE ARRECATA ALLA PERSONA OFFESA - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Il danno patrimoniale, sia per l'aggravante di cui all'art 61 n 7 cod pen e sia per la corrispondente attenuante di cui all'art 62 n 4 dello stesso codice, deve essere accertato principalmente in relazione alla obiettiva entita della diminuzione patrimoniale arrecata alla persona offesa dal reato, tenendosi conto del bene che ne fu oggetto e del momento in cui il reato venne commesso. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si e giudicato legittimo il fatto che siasi dai giudici di merito tenuto conto del valore venale in commercio della merce sottratta e quindi anche dell'utile per il venditore e non solo del prezzo presso il grossista, posto che la sottrazione si verificava quando ormai la merce era pervenuta alla distribuzione al dettaglio, essendo i soggetti offesi venditori ambulanti). (V mass n 148084).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7, Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)