Sez. 1, Sentenza n. 39 del 10/01/1973 (Rv. 361786 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE - NOZIONE - NATURA - CONDIZIONE RISOLUTIVA CONSISTENTE NELLA VERIFICAZIONE DI UN EVENTO PREVISTO PER ESCLUSIVA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUENTE - APPOSIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE - NOZIONE - NATURA - CONDIZIONE RISOLUTIVA CONSISTENTE NELLA VERIFICAZIONE DI UN EVENTO PREVISTO PER ESCLUSIVA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUENTE - APPOSIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Il concordato tributario non ha il carattere di contratto di diritto pubblico o di transazione, ma consiste in un atto unilaterale della pubblica amministrazione, avente ad oggetto la Determinazione dell'imponibile, in base ai criteri della legge di imposizione, al quale il contribuente presta, con atto unilaterale, la sua adesione. A tale atto di adesione deve ritenersi inopponibile una condizione, ad opera della quale l'efficacia dell'atto di accertamento sarebbe risoluta con il verificarsi di un evento previsto per esclusiva Determinazione del contribuente (richiesta di rimborso di quanto versato, nell'ipotesi di dichiarazione di illegittimita costituzionale della norma istitutiva del tributo), ed alla quale condizione l'amministrazione, nella sua unilaterale attivita di accertamento, non ha prestato, e non avrebbe potuto prestare, il suo consenso.*
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)