Sez. 1, Sentenza n. 883 del 10/03/1975 (Rv. 374267 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - ACCERTAMENTO - CONCORDATO TRIBUTARIO - ORGANO LEGITTIMATO - GIUNTA COMUNALE - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONCORDATO - VALORE DI ATTO DI ACCERTAMENTO - CONCORDATO NON APPROVATO - VALORE DI ADESIONE DEL CONTRIBUENTE - INSUSSISTENZA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - ACCERTAMENTO - CONCORDATO TRIBUTARIO - ORGANO LEGITTIMATO - GIUNTA COMUNALE - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONCORDATO - VALORE DI ATTO DI ACCERTAMENTO - CONCORDATO NON APPROVATO - VALORE DI ADESIONE DEL CONTRIBUENTE - INSUSSISTENZA.*
Il concordato tributario, piu esattamente denominato accertamento con adesione del contribuente, va qualificato come atto unilaterale di accertamento della pa, avente ad oggetto la Determinazione dell'imponibile in base ai criteri della legge d'imposizione, al quale il contribuente presta la sua (previa o coeva) adesione con atto egualmente unilaterale. Detto accertamento puo avvenire esclusivamente ad opera del soggetto od organo titolare del potere di imposizione e legittimato pertanto all'accertamento, nonche alla sua rettifica, o annullamento, o sostituzione. Rispetto all'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, tale organo va identificato nella giunta comunale, il cui intervento per la cosiddetta 'approvazioné di uno schema di concordato gia predisposto e sottoscritto da altri organi del comune (nella specie, firmato anche dal sindaco) e dai contribuenti, costituisce in realta non il momento integrativo dell'efficacia di un atto giuridico gia perfetto, bensi l'atto di accertamento vero e proprio. Ravvisato l'atto di accertamento nella deliberazione della giunta, il cosiddetto 'concordato non approvatò non rappresenta nemmeno l'atto di adesione del contribuente, dovendo l'adesione, per essere tale, estrinsecarsi in una manifestazione di volonta riferita ad una Determinazione dell'imponibile giuridicamente rilevante perche ascrivibile al titolare della potesta di riesame dell'originario accertamento. (V 3168/73, mass n 366973; 1517/73, mass n 364279; (V 39/73, mass n 361786).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 34 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)