Sez. 5 - , Sentenza n. 15721 del 23/07/2020 (Rv. 658363 - 01)
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA GIURIDICA - INDIVIDUAZIONE - SOCIETÀ PERSONE GIURIDICHE | Società commerciale - Variazione dell'indirizzo della sede legale o amministrativa - Omessa comunicazione all'Ufficio - Conseguenze - Avviso di accertamento proveniente dall'Ufficio già competente - Validità.
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA GIURIDICA - INDIVIDUAZIONE - SOCIETÀ PERSONE GIURIDICHE
In tema di accertamento delle imposte sul reddito, in base al combinato disposto degli artt. 36 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, le società non solo devono trasmettere all'Agenzia delle entrate copia delle deliberazioni che modificano l'atto costitutivo, ma debbono dare altresì comunicazione delle variazioni dell'indirizzo della loro sede legale o amministrativa; in mancanza di tale comunicazione, è valido l'avviso di accertamento che proviene dall'Ufficio competente per l'ambito territoriale in cui risulta "ab origine" ubicata la società.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)