Sez. 5, Sentenza n. 16723 del 27/07/2007 (Rv. 599871 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO | Variazione dell'indirizzo della sede legale o amministrativa di una società commerciale - Omessa comunicazione all'ufficio delle imposte - Avviso di accertamento proveniente dall'Ufficio già competente - Validità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO
In tema di accertamento delle imposte sul reddito, ai sensi del combinato disposto degli artt.36 e 60 del d.P.R. n.600 del 1973, le società non solo devono trasmettere all'Ufficio delle imposte copia delle deliberazioni che modificano l'atto costitutivo, ma debbono dare altresì comunicazione delle variazioni dell'indirizzo della loro sede legale o amministrativa; in mancanza di tale comunicazione, è valido l'avviso di accertamento che proviene dall'Ufficio competente per l'ambito territoriale in cui risulta "ab origine" ubicata la società.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)