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Sez. 3, Sentenza n. 2655 del 27/10/1966 (Rv. 325101 - 01)

VEICOLI - TRASFERIMENTO - FORMA ORALE - VALIDITA - ISCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - DICHIARAZIONE UNILATERALE SOTTOSCRITTA DAL VENDITORE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1966-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325101-01

VEICOLI - TRASFERIMENTO - FORMA ORALE - VALIDITA - ISCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - DICHIARAZIONE UNILATERALE SOTTOSCRITTA DAL VENDITORE - SUFFICIENZA.*

Gli autoveicoli possono essere validamente alienati ed acquistati tra le parti, al pari degli altri beni mobili, con la semplice Forma verbale, mentre l'atto scritto, richiesto soltanto ai fini delle iscrizioni e delle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico, puo, a norma dell'art 13 del RD 29 luglio 1927, n 1814, essere supplito da una dichiarazione unilaterale firmata dal venditore, debitamente autenticata.*

Riferimenti normativi: Legge 29/06/1927 num. 1814 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)