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Sez. 1, Sentenza n. 140 del 13/01/1987 (Rv. 449917 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIO A FAVORE DI ENTE PUBBLICO - SUOLO A DESTINAZIONE AGRICOLA - RIFERIMENTO AL VALORE AGRICOLO MEDIO - PREZZO DI MERCATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449917-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIO A FAVORE DI ENTE PUBBLICO - SUOLO A DESTINAZIONE AGRICOLA - RIFERIMENTO AL VALORE AGRICOLO MEDIO - PREZZO DI MERCATO - IRRILEVANZA.*

Anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980, nei giudizi di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione (quando questa sia stata pronunciata dopo la legge 27 giugno 1974 n. 247 che ha esteso le Disposizioni relative alla Determinazione dell'indennità contenute nella legge n. 865 del 1971 a tutte le espropriazioni disposte a favore dello stato o di altro ente pubblico), se l'esproprio è pronunciato a favore di un ente pubblico e riguarda un suolo a destinazione agricola, devono essere applicati i criteri fissati nella legge del 1971, sicché l'indennità deve essere commisurata al dato legale del valore agricolo medio (art. 16) e non al prezzo di mercato. (V 2247/85, mass n 440132; (V 2304/85, mass n 440184; (V 4690/81, mass n 415410).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)