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Sez. 1, Sentenza n. 2247 del 02/04/1985 (Rv. 440132 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERI EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - SENTENZA N. 5 DEL 1980 DELLA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARATIVA DELLA ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 16, COMMI QUINTO, SESTO E SETTIMO DI DETTA LEGGE - INTERPRETAZIONE - ESPROPRIAZIONE DI TERRENI AGRICOLI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SENTENZA N. 223 DEL 1983 DELLA STESSA CORTE DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLE LEGGI N. 385 DEL 1980 E DELLE SUCCESSIVE DI PROROGA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440132-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERI EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - SENTENZA N. 5 DEL 1980 DELLA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARATIVA DELLA ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 16, COMMI QUINTO, SESTO E SETTIMO DI DETTA LEGGE - INTERPRETAZIONE - ESPROPRIAZIONE DI TERRENI AGRICOLI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SENTENZA N. 223 DEL 1983 DELLA STESSA CORTE DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLE LEGGI N. 385 DEL 1980 E DELLE SUCCESSIVE DI PROROGA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

In tema di Determinazione dell'indennità di espropriazione il dispositivo della sentenza n. 5 del 1980 della Corte costituzionale - la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16, commi quinto, sesto e settimo, della legge n. 865 del 1971 come modificati dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977 - va interpretato in correlazione con la motivazione, nel senso della caducazione dei criteri determinativi dell'indennità di espropriazione fissati in detta norma, soltanto con riguardo alle espropriazioni di aree fabbricabili. Le Disposizioni della legge n. 865 del 1971 relative alla Determinazione dell'indennità continuano, pertanto, ad avere efficacia per le espropriazioni di terreni agricoli anche dopo la pubblicazione della citata sentenza n. 5 del 1980 e della successiva sentenza della stessa Corte costituzionale n. 223 del 1983, dichiarativa dell'illegittimità della legge 29 luglio 1980 n. 385 e delle successive leggi di proroga, le quali riproducevano gli stessi criteri indennitari, sia pure in via provvisoria e salvo conguaglio. (V 5401/84, mass n 437104).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)