Sez. 1, Sentenza n. 913 del 29/01/1997 (Rv. 502113 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - POLIZIA E PROTEZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI | Violazioni amministrative concernenti la protezione delle radiocomunicazioni - Soggetti "autorizzati" alla prosecuzione dell'esercizio di un impianto radio trasmittente ex art. 32 legge n. 223 del 1990 - Legge n. 110 del 1983 - Applicabilità.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - POLIZIA E PROTEZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI
In tema di violazioni amministrative concernenti la protezione delle radiocomunicazioni, la legge 8 aprile 1983, n. 110, si applica anche ai soggetti che, in base all'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio di un impianto radiotrasmittente, dovendo l'art. 18, comma terzo, di quest'ultima legge essere interpretato nel senso che esso specifica che "anche" i concessionari privati sono destinatari della legge n. 110 del 1983.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1990 num. 223 art. 18, Legge 06/08/1990 num. 223 art. 32 CORTE COST., Legge 08/04/1983 num. 110 art. 1, Legge 08/04/1983 num. 110 art. 3, Legge 06/08/1990 num. 223 art. 33, Legge 06/08/1990 num. 223 art. 31 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)