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Sez. 1, Sentenza n. 6255 del 09/07/1996 (Rv. 498452 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - POLIZIA E PROTEZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI | Violazioni amministrative concernenti la protezione delle radiocomunicazioni - Soggetti autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio di un impianto radio trasmittente ex art. 32 legge n. 223 del 1990 - Legge n. 110 del 1983 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1996-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498452-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - POLIZIA E PROTEZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI

In tema di violazioni amministrative concernenti la protezione delle radiocomunicazioni, la legge 8 aprile 1983 n. 110 si applica anche ai soggetti che, in base all'art. 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223, sono autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio di un impianto radio trasmittente, dovendo l'art. 18, comma terzo, di quest'ultima legge essere interpretato nel senso che esso specifica che (anche) i concessionari privati sono destinatari della legge n. 110 del 1983.

Riferimenti normativi: Legge 08/04/1983 num. 110, Legge 08/04/1983 num. 110 art. 1, Legge 08/04/1983 num. 110 art. 3, Legge 06/08/1990 num. 223 art. 18, Legge 06/08/1990 num. 223 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)