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Sez. 1, Sentenza n. 14067 del 28/05/2008 (Rv. 604012 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Pegno su libretto di risparmio al portatore a garanzia di apertura di credito - Riconoscimento alla banca della facoltà di prelevare le somme depositate - Conseguenze - Realizzazione del pegno - Revocabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604012-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

In tema di revocatoria fallimentare, nel caso di costituzione di pegno su libretto di risparmio al portatore a garanzia di un'apertura di credito, con riconoscimento in favore della banca - sulla base di atto non impugnato in sede di revoca - della facoltà di prelevare in qualsiasi momento le somme ivi depositate sino a concorrenza del credito vantato, opera la compensazione di cui all'art. 1853 cod. civ., avendo entrambi i crediti che ne sono oggetto - quello di restituzione delle somme del libretto e quello di rimborso del finanziamento - il fatto genetico della rispettiva situazione giuridica estintiva in data anteriore al fallimento; ne consegue l'infondatezza dell'azione revocatoria dell'atto di realizzazione del pegno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1782, Cod. Civ. art. 1851, Cod. Civ. art. 1853, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)