Sez. 1, Sentenza n. 9306 del 20/04/2006 (Rv. 590993 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pegno di certificato di credito a garanzia di un'apertura di credito bancario - Riconoscimento alla banca del potere di disporre del titolo - Pegno irregolare - Configurabilità - Alienazione del titolo da parte della banca - Estinzione del credito garantito con il ricavato - Revocabilità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, nel caso di costituzione in pegno di un certificato di credito, avente natura di titolo al portatore, a garanzia di un'apertura di credito, con riconoscimento alla banca garantita del potere di disporre del titolo, si configura una ipotesi di pegno irregolare, a fronte della quale, ove la banca abbia alienato il titolo soddisfacendosi sul ricavato per quanto dovutole a seguito della revoca dell'affidamento concesso al debitore, poi fallito, l'estinzione del credito vantato dalla banca si sottrae alla revocatoria fallimentare, giacché nel pegno irregolare - il quale implica che il creditore garantito acquisisca la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire, in caso di inadempimento, solo nella parte eccedente l'ammontare del credito garantito - la compensazione costituisce la modalità tipica di esercizio della prelazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1851, Cod. Civ. art. 2784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)