Sez. 5, Sentenza n. 20442 del 06/10/2011 (Rv. 619623 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Contabilità d'impresa - Tenuta con sistemi meccanografici - Condizioni di regolarità - Inosservanza - Conseguenze - Diritto alla detrazione - Perdita - Diritto alla restituzione di quanto versato in eccedenza - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di regolarità fiscale della contabilità d'impresa, l'art. 7, comma 4-ter, d.l. 10 giugno 1994, n. 357 (convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 489) non prevede l'istituzione di un registro informatico alternativo a quello cartaceo, ma si limita a consentire un differimento temporale nella registrazione cartacea, restando affatto irrilevante l'assenza di pregiudizio all'Erario e l'intrinseca veridicità dei dati, con la conseguenza che l'omessa trascrizione dei dati relativi alle fatture di acquisto di beni e servizi, annotati solo su supporti informatici determina la perdita del diritto alla detrazione, previsto dall'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mentre non priva il contribuente del diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 39, Decreto Legge 10/06/1994 num. 357 art. 7, Legge 08/08/1994 num. 489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)