Sez. 5, Sentenza n. 22851 del 10/11/2010 (Rv. 615624 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Contabilità d'impresa - Tenuta con sistemi meccanografici ai sensi dell'art. 7, comma 4 - ter, del d.l. n. 357 del 1994 - Condizioni di regolarità - Inosservanza - Indetraibilità dell'IVA - Configurabilità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di regolarità fiscale della contabilità d'impresa, l'art. 7 comma 4 ter d.l. n. 357/94 nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla legge 342/2000, prevede che "a tutti gli effetti di legge la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativa all'esercizio corrente, quando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza". Ne consegue che la regola è la tenuta dei registri contabili su supporti cartacei, anche se a tutti gli effetti di legge è considerata regolare anche la tenuta di essi con sistemi meccanografici in assenza di trascrizione su supporto cartaceo, ma solo limitatamente ai dati relativi all'esercizio corrente e purché in sede di controlli i registri su supporti magnetici risultino aggiornati e vengano immediatamente stampati su richiesta degli organi competenti. Pertanto ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione non è irrilevante la scelta della modalità di registrazione (meccanografica o cartacea) dei dati, in quanto la scelta della registrazione meccanografica prevede sempre e comunque la trascrizione su supporto cartaceo, mentre la parificazione degli effetti dalla registrazione meccanografica non trascritta a quelli della registrazione cartacea è espressamente limitata nel tempo (ai dati relativi all'esercizio e condizionata alla stampa immediata a richiesta), non essendo pertanto neppure necessaria alcuna espressa previsione normativa per escludere il diritto alla detrazione in relazione a dati emergenti da registri la cui tenuta, sulla base di quanto sopra esposto, non può essere considerata regolare. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva considerato illegittima la detrazione dell'IVA per operazioni annotate sui registri meccanografici ma i cui supporti cartacei non erano stati stampati pur essendo la operazione medesima relativa all'anno precedente).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/06/1994 num. 357 art. 7 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)