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Sez. L, Sentenza n. 7578 del 16/12/1986 (Rv. 449605 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - EQUIPARABILITÀ DEL RISCHIO AMBIENTALE AL RISCHIO SPECIFICO.*
Stato
decisa il 1986-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449605-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - EQUIPARABILITÀ DEL RISCHIO AMBIENTALE AL RISCHIO SPECIFICO.*

In tema di malattie professionali, la parità di tutela del rischio ambientale rispetto a quella del rischio specifico risulta dallo esame dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il quale, richiedendo che la malattia risulti contratta "nell'Esercizio e a causa delle lavorazioni" specificate nelle tabelle, non ha condizionato l'indennizzabilità della malattia all'Esercizio immediato e diretto delle lavorazioni da parte del lavoratore colpito, ma ha semplicemente richiesto che la malattia professionale risulti contratta dal lavoratore nell'ambiente nel quale si svolgono quelle lavorazioni ed a causa delle lavorazioni stesse. (V 3057/73, mass n 366789).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)