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Sez. 2, Sentenza n. 1257 del 11/02/1997 (Rv. 502342 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE | Servitù costituita per contratto - Clausola contenente un vincolo negativo di destinazione del fondo dominante - Azione di aggravamento della servitù contro il terzo acquirente del fondo - Deduzione del mancato rispetto della clausola da parte del terzo - Legittimazione del nuovo proprietario - Sussistenza - Condizioni - Potere del giudice di accertare l'aggravamento e di ricondurre l'esercizio della servitù nei limiti del titolo - Configurabilità - Potere di inibire in ogni caso la destinazione vietata dalla clausola - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502342-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE

La legittimazione passiva dell'acquirente del fondo dominante rispetto alla domanda diretta a far valere il divieto, stabilito dall'art. 1067 cod. civ., di aggravare l'esercizio di una servitù (nella specie, di passaggio) non trova ostacolo nella circostanza che, trattandosi di servitù costituita per contratto, venga dedotta quale causa di aggravamento del peso imposto al fondo servente la violazione del vincolo negativo di destinazione del fondo dominante, imposto da una clausola, debitamente trascritta, del negozio costitutivo. Peraltro, rappresentando tale clausola un limite al contenuto e all'esercizio della servitù esplicantesi sul fondo servente, e non la costituzione di una servitù a carico del fondo dominante, l'utilizzazione di quest'ultimo in senso contrario al pattuito vincolo, resta pur sempre lecita "jure proprietatis", sicché il giudice adito per l'applicazione del cit. art. 1067 deve individuare i rimedi atti a ricondurre l'esercizio della servitù nei limiti della regolamentazione ricavabile dal titolo, eliminando l'illecito aggravio, ma non può incidere direttamente sulla situazione del fondo dominante, inibendone senz'altro la destinazione contrattualmente vietata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)