Sez. 2, Sentenza n. 747 del 27/01/1983 (Rv. 425493 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - INNOVAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - UTILIZZAZIONE DI UN EDIFICIO O DI UN'AREA FABBRICABILE, SOGGETTI A SERVITÙ DI PASSAGGIO, AD USO DIVERSO DELL'ABITAZIONE NEI LIMITI CONSENTITI DAL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - INNOVAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - UTILIZZAZIONE DI UN EDIFICIO O DI UN'AREA FABBRICABILE, SOGGETTI A SERVITÙ DI PASSAGGIO, AD USO DIVERSO DELL'ABITAZIONE NEI LIMITI CONSENTITI DAL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il divieto imposto dall'art. 1067 cod. civ. al proprietario del fondo dominante di fare innovazioni che rendano più gravose le condizioni del fondo servente non impedisce al primo di fare modifiche del proprio fondo non potendosi compromettere o limitare il miglioramento del fondo stesso e la sua destinazione economica, ma ne impone un uso normale. È, pertanto, legittima, in relazione all'Esercizio di una servitù di passaggio, l'utilizzazione di un edificio o di un'area fabbricabile nei limiti consentiti dal regolamento edilizio comunale, anche ad uso diverso dall'abitazione, purché il passaggio rimanga riservato ai proprietari del fondo dominante o ai suoi inquilini o dipendenti (con esclusione dello accesso al pubblico) e non venga esercitata un'attività che, per le sue particolari caratteristiche, rechi aggravio o molestia al fondo servente. (V 42/79, mass n 396061; (V 4479/76, mass n 383202; (V 3512/75, mass n 377690).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)