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Sez. 1, Sentenza n. 968 del 03/04/1971 (Rv. 350903 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LEGGE N 742 DEL 1969- DIFFERIMENTO DEI TERMINI INIZIATI NEL PERIODO FERIALE - CARATTERE INTERPRETATIVO DELLA LEGGE N 818 DEL 1965 - ESCLUSIONE - EFFICACIA RETROATTIVA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350903-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LEGGE N 742 DEL 1969- DIFFERIMENTO DEI TERMINI INIZIATI NEL PERIODO FERIALE - CARATTERE INTERPRETATIVO DELLA LEGGE N 818 DEL 1965 - ESCLUSIONE - EFFICACIA RETROATTIVA - INSUSSISTENZA.*

La legge n 742 del 7 ottobre 1969 che, in tema di sospensione dei termini processuali tra il primo agosto ed il 15 settembre di ogni anno, dispone che, ove il decorso dei suddetti termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e differito alla fine del periodo predetto (art 1, comma primo, della legge), e innovativa e non gia interpretativa della legge n 818 del 1965 e come tale opera solo per il futuro. (V 217'70, mass n 345029).*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)