Sez. 2, Sentenza n. 2008 del 28/07/1967 (Rv. 329054 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DIFFORMITA TRA LE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO E QUELLE DEL CONSULENTE DI SECONDO GRADO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - ESTENSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DIFFORMITA TRA LE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO E QUELLE DEL CONSULENTE DI SECONDO GRADO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - ESTENSIONE.*
In materia di previdenza sociale, per il combinato disposto degli artt.465 e 453 cod.proc.civ., la consulenza tecnica viene ad assumere un particolare rilievo, essendo obbligatorio procedere alla nomina in appello di un nuovo consulente, allorquando la decisione impugnata sia fondata su accertamenti compiuti da consulenti tecnici. Cio implica che il giudice di appello, posto di fronte a due contrastanti conclusioni, e maggiormente tenuto a dare ampia e corretta giustificazione delle ragioni per le quali ritiene di dover seguire il parere del primo consulente, ne egli assolve tale Obbligo di motivazione con il richiamo puro e semplice alle argomentazioni che detto consulente ha addotto, quando esse sono state oggetto di esame critico da parte del secondo consulente. (Cfr. 2416-66).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 465
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)