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Sez. 2, Sentenza n. 262 del 30/01/1969 (Rv. 338234 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA- DIFFORMITA TRA LE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO E QUELLE DEL CONSULENTE DI SECONDO GRADO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - RICHIAMO PURO E SEMPLICE DELLE ARGOMENTAZIONI DEL PRIMO CONSULENTE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1969-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338234-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA- DIFFORMITA TRA LE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO E QUELLE DEL CONSULENTE DI SECONDO GRADO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - RICHIAMO PURO E SEMPLICE DELLE ARGOMENTAZIONI DEL PRIMO CONSULENTE - INSUFFICIENZA.*

Nelle controversie in materia di previdenza sociale, nelle quali la consulenza tecnica viene ad assumere particolare rilievo, stante l'obbligatorieta, in Sede di appello, di procedere alla nomina di un nuovo consulente, allorquando la decisione impugnata sia fondata su accertamenti compiuti da consulenti tecnici (artt 465 e 453 cod proc civ), il giudice di appello, posto di fronte a due contrastanti conclusioni del consulente di primo grado e di quello nominato in Sede d'appello, e maggiormente tenuto a dare ampia e corretta giustificazione delle ragioni per le quali ritiene di dover seguire il parere del primo consulente. A tale Obbligo di motivazione il giudice d'appello non assolve con il richiamo puro e semplice alle argomentazioni addotte da detto primo consulente, senza rilevare che le conclusioni dello stesso erano state totalmente disattese dal consulente nominato in grado d'appello, previa confutazione delle argomentazioni svolte a loro sostegno. (V 2008-67, massima n 329054).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 453, Cod. Proc. Civ. art. 465

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)