Sez. 1, Sentenza n. 2710 del 29/08/1962 (Rv. 254030 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - SOSTITUZIONE - DELL'ISTRUTTORE - PROVVEDIMENTO - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - SOSTITUZIONE - DELL'ISTRUTTORE - PROVVEDIMENTO - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il provvedimento di sostituzione del giudice istruttore emesso ai sensi dell'art 174 del cod proc civ non deve essere comunicato alle parti non essendo tale comunicazione richiesta da alcuna disposizione di legge. Il convincimento circa la sussistenza delle condizioni richieste dal citato articolo per farsi luogo a tale sostituzione e incensurabile in Cassazione, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)