Sez. 4, Sentenza n. 1208 del 23/12/1994 Ud. (dep. 07/02/1995) Rv. 200864 - 01
Tribunale per i minorenni - Definizione anticipata del procedimento - Non luogo a procedere per irrilevanza del fatto | Furto di una bicicletta - Tenuità del fatto - Giudizio - Limitazione alla considerazione del valore della cosa sottratta e dell'affidamento della stessa alla pubblica fede - Sufficienza - Esclusione - Valutazione della situazione complessiva vale a dire del fatto come tale, nei suoi aspetti - Fatto oggettivamente modesto, posto in essere con modalità che lo rendono ascrivibile alla naturale leggerezza delle persone di giovane età - Tenuità del fatto - Ravvisabilità.
Tribunale per i minorenni - Definizione anticipata del procedimento - Non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
Qualora nei confronti di minori degli anni diciotto, imputati del reato di furto di una bicicletta, venga emessa dal G.U.P. sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 123, il giudizio sulla tenuità del fatto non può essere circoscritto essenzialmente alla considerazione del valore della cosa sottratta e dell'affidamento della stessa alla pubblica fede ma deve investire la situazione complessiva, vale a dire il fatto come tale, nei suoi aspetti, in quanto tende a stabilire se esso sia tale da determinare modeste reazioni e preoccupazioni nella comunità. Detta tenuità può essere ritenuta se il fatto sia oggettivamente modesto e sia posto in essere con modalità che lo rendano ascrivibile alla naturale leggerezza delle persone di giovane età le quali spesso non riflettono adeguatamente sulle conseguenze della loro condotta.
Riferimenti normativi: Disp. Processo Penale Imputati Min. art. 27, Legge 05/02/1992 num. 123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)