Sez. 6, Sentenza n. 27648 del 25/05/2011 Ud. (dep. 14/07/2011) Rv. 250734 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO | Presupposti - Carattere occasionale del fatto - Criteri di valutazione - Indicazione - Fattispecie.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO
Nel processo a carico di imputati minorenni, ai fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto "ex" art. 27, d.P.R. n. 448 del 1988, il requisito della occasionalità del fatto indica un comportamento non necessariamente unico, né coincidente con lo stato di incensuratezza dell'imputato, richiedendo la verifica della natura delle condotte pregresse e, di conseguenza, della ripetitività dei medesimi comportamenti illeciti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio una sentenza di condanna per un furto di cialde di caffè di modesta entità).
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)