Sez. L, Sentenza n. 5557 del 22/10/1981 (Rv. 416279 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - PRONUNCIA D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - PRONUNCIA D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ.*
La pronunzia di condanna al pagamento delle spese processuali, essendo conseguenziale ed accessoria alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente, anche in Mancanza di una esplicita richiesta della parte che sia poi risultata vittoriosa. (Conf. 2940/79, mass. N. 399271).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)