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Sez. 1, Sentenza n. 2687 del 29/04/1982 (Rv. 420538 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ASSEGNO DI DIVORZIO - GIUDIZIO DI REVISIONE - CARATTERE CONTENZIOSO - SPESE GIUDIZIALI - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420538-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ASSEGNO DI DIVORZIO - GIUDIZIO DI REVISIONE - CARATTERE CONTENZIOSO - SPESE GIUDIZIALI - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITÀ.*

Il giudizio di revisione dell'assegno di divorzio di cui all'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, pur svolgendosi in camera di consiglio e nonostante la particolarità di talune forme, configura un procedimento contenzioso che si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la Forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza. Anche in tale giudizio, pertanto, il giudice deve provvedere al regolamento delle spese giudiziali, secondo le ordinarie regole della soccombenza, pur se sia mancata una specifica istanza delle parti. (V 6045/81, mass n 416834, sulla prima parte; (V 5557/81, mass n 416279, sulla seconda parte; (V 6182/80, mass n 409408, sulla seconda parte; (V 2940/79, mass n 399271, sulla seconda parte; (V 1941/79, mass n 398342, sulla prima parte; (V 4198/78, mass n 393827, sulla prima parte; (V 4470/77, mass n 388078, sulla prima parte; (V 202/75, sulla prima parte Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)