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Sez. L, Sentenza n. 3878 del 08/08/1978 (Rv. 393465 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - RAPPORTO TRA RICORSO AMMINISTRATIVO E AZIONE GIUDIZIARIA - DIFFERENZE DI DISCIPLINA - INQUADRAMENTO DI UN DIPENDENTE NELLA CATEGORIA DI BIGLIETTAIO ANZICHE IN QUELLA DI CONDUCENTE - PREVIO RECLAMO AMMINISTRATIVO PER L'INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA SUPERIORE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1978-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393465-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - RAPPORTO TRA RICORSO AMMINISTRATIVO E AZIONE GIUDIZIARIA - DIFFERENZE DI DISCIPLINA - INQUADRAMENTO DI UN DIPENDENTE NELLA CATEGORIA DI BIGLIETTAIO ANZICHE IN QUELLA DI CONDUCENTE - PREVIO RECLAMO AMMINISTRATIVO PER L'INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA SUPERIORE - NECESSITA.*

Per effetto dell'articolo unico della legge 24 luglio 1957, n 633, che ha modificato l'art 10 RD 8 gennaio 1931, n 148, il rapporto fra ricorso amministrativo e Azione giudiziaria nell'ordinamento del personale autoferrotramviario non e piu regolato in modo uniforme, ma si differenzia a seconda che la controversia abbia a oggetto pretese a competenze arretrate e ad altre prestazioni esclusivamente patrimoniali, oppure riguardi altre rivendicazioni. Il primo caso ricorre ogni qualvolta venga direttamente e unicamente in contestazione il pagamento di una determinata somma di denaro, anche se ne sia controverso il titolo, oppure occorra prima esaminare questioni di carattere non economico: e vige per esso la regola che l'Azione non e sottoposta a decadenza, ma e proponibile nei termini indicati dagli artt 2948 e 2955 cod civ, purche sia stata preceduta di almeno trenta giorni da un reclamo in via gerarchica. Il secondo caso si realizza, invece, quando la questione, ancorche abbia anche Rilevanza economica, non sia definibile solo con un pagamento, ma riguardi, anzitutto, le situazioni sostanziali nelle quali le parti vengono a trovarsi reciprocamente, durante e per effetto dello svolgimento del rapporto di lavoro: il provvedimento che provochi una questione del genere deve essere impugnato in Sede amministrativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data in cui e stato comunicato, e l'Azione giudiziaria e consentita solo se non siano decorsi altri sessanta giorni, abbia o meno l'azienda risposto. Pertanto, nel caso di un provvedimento d'inquadramento del dipendente nella categoria di bigliettaio, anziche in quella di conducente, incidendo questo provvedimento direttamente sullo stato giuridico ed economico derivante al dipendente dalla citata normativa, la domanda giudiziaria per l'inquadramento nella categoria superiore deve essere preceduta dal reclamo in Sede amministrativa.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)