Sez. L, Sentenza n. 3788 del 13/06/1980 (Rv. 407630 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - DISCIPLINA EX ART 10 DEL RD N 131 DEL 1931 - DOMANDA GIUDIZIALE RELATIVA A DIRITTI ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALI - NOZIONE - DOMANDA DI PAGAMENTO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE A SEGUITO DI RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER ADIBIZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANSIONI DIVERSE - CARATTERE ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALE - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - ININFLUENZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - DISCIPLINA EX ART 10 DEL RD N 131 DEL 1931 - DOMANDA GIUDIZIALE RELATIVA A DIRITTI ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALI - NOZIONE - DOMANDA DI PAGAMENTO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE A SEGUITO DI RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER ADIBIZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANSIONI DIVERSE - CARATTERE ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALE - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - ININFLUENZA.*
In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende ferrotramviarie, per domanda giudiziale relativa a diritti esclusivamente patrimoniali, ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'art 10 RD 8 gennaio 1931 n 131, come modificato dallo articolo unico della legge 24 luglio 1957 n 633 (proponibilita dell'Azione giudiziaria dopo trenta giorni dal ricorso gerarchico, ma senza prefissione di termini per la presentazione di quest'ultimo) deve intendersi ogni pretesa che abbia come oggetto immediato e diretto, il pagamento di una determinata somma di danaro, ancorche sia controverso non solo il quantum ma anche l'an del credito vantato e si richieda il preliminare esame di questioni prive di contenuto patrimoniale. Pertanto, la domanda proposta dal lavoratore e tendente alla condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive, a seguito della adibizione allo svolgimento di altra mansione con riduzione della retribuzione in precedenza riscossa, si risolve in una questione esclusivamente patrimoniale, a nulla rilevando, ai fini della qualificazione di tale domanda, l'accertamento della illegittimita del provvedimento del datore di lavoro. (V 3934/79, mass n 400397; (Conf 4602/78, mass n 394276, sulla prima parte; (Conf 3878/78, mass n 393465; sulla prima parte; (Conf 4995/77, mass n 388610; sulla prima parte; (Conf 3281/77, mass n 386816, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)