Sez. L, Sentenza n. 826 del 05/02/1985 (Rv. 439011 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - INDENNITÀ DI BUONAUSCITA O DI PREVIDENZA, O INDENNITÀ DI ANZIANITÀ COMUNQUE DENOMINATA - LIQUIDAZIONE - BENEFICI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE - OPERATIVITÀ - LIMITI EX ART. 1 D.P.R. N. 759 DEL 1965 - PORTATO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 - INCLUSIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ NEL COMPUTO DELL'INDENNITÀ DI BUONAUSCITA PER GLI STATALI - INFLUENZA - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - INDENNITÀ DI BUONAUSCITA O DI PREVIDENZA, O INDENNITÀ DI ANZIANITÀ COMUNQUE DENOMINATA - LIQUIDAZIONE - BENEFICI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE - OPERATIVITÀ - LIMITI EX ART. 1 D.P.R. N. 759 DEL 1965 - PORTATO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 - INCLUSIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ NEL COMPUTO DELL'INDENNITÀ DI BUONAUSCITA PER GLI STATALI - INFLUENZA - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
In tema di benefici combattentistici per il personale degli enti indicati dall'art. 4 della legge 24 maggio 1970 n. 336 (nella specie, Banco di Napoli), l'art. 4, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971 n. 824 - il quale dispone che i benefici derivanti dall'aumento di anzianità convenzionale operano ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o di previdenza, o dell'indennità di anzianità comunque denominata, nei limiti previsti dall'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (recante norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali) - dev'essere inteso (senza che per questo la norma possa essere sospettata d'illegittimità costituzionale in rapporto all'art. 3 cost.) nel senso che la disposizione richiamata vale non soltanto per fissare l'aliquota di computo ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo (o paga o retribuzione), ma anche per determinare la base di calcolo nell'entità dello stipendio stesso, come ammontare delle somme corrisposte mensilmente, per dodici mesi, secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti, con esclusione delle mensilità aggiuntive e, in generale, dei criteri di computo previsti dall'art. 2121 cod. civ. per la normale indennità di anzianità, e senza che al riguardo possa avere Rilevanza la sopravvenuta modificazione dell'indennità di buonuscita per gli statali ad opera della legge 20 marzo 1980 n. 75, attesa la natura ricettizia del rinvio all'art. 1 del d.P.R. citato. (Conf 623/84, mass n 432883; (Conf 1520/83, mass n 426349; (Conf 6814/82, mass n 424442).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4, Legge 20/03/1980 num. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)