diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1520 del 01/03/1983 (Rv. 426349 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - INDENNITÀ DI BUONUSCITA O DI PREVIDENZA, O INDENNITÀ DI ANZIANITÀ COMUNQUE DENOMINATA - LIQUIDAZIONE - BENEFICI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE - OPERATIVITÀ - LIMITI EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 759 DEL 1965 - PORTATA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 RELATIVA ALL'INCLUSIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ NEL COMPUTO DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA PER GLI STATALI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426349-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - INDENNITÀ DI BUONUSCITA O DI PREVIDENZA, O INDENNITÀ DI ANZIANITÀ COMUNQUE DENOMINATA - LIQUIDAZIONE - BENEFICI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE - OPERATIVITÀ - LIMITI EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 759 DEL 1965 - PORTATA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 RELATIVA ALL'INCLUSIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ NEL COMPUTO DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA PER GLI STATALI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

In tema di benefici "combattentistici" per il personale degli enti indicati dall'art. 4 della legge 24 maggio 1970 n. 336 (nella specie Banco di Napoli), l'art. 4, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971 n. 824 - il quale dispone che i benefici derivanti dall'aumento di anzianità convenzionale operano ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o di previdenza, o dell'indennità di anzianità, comunque denominata, nei limiti previsti dall'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (recante norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali) - deve essere inteso nel senso che tale ultima disposizione vale non soltanto per fissare l'aliquota di computo ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo o paga o retribuzione, ma anche per determinare la base di calcolo nell'entità dello stipendio stesso, come ammontare delle somme corrisposte mensilmente, per dodici mesi, secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti, con esclusione della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive. A tale interpretazione non è di ostacolo l'inclusione della tredicesima mensilità nel computo dell'indennità di buonuscita per gli statali, affermata dalla legge 20 marzo 1980 n. 75, attesa la natura recettizia del rinvio effettuato dalla legge n. 824 del 1971, per cui il testo richiamato (art. 1 d.P.R. del 1965 n. 759) rimane insensibile alle successive modifiche, e considerato il carattere convenzionale della detta anzianità, esulante dalla sfera di applicazione degli artt. 2120 e 2121 cod. civ.. (Conf 4297/82, mass n 422273; (Conf 3955/82, mass n 421910; (Conf 3915/82, mass n 421858; (Conf 6092/81, mass n 416879).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4, Legge 20/03/1980 num. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)