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Sez. L, Sentenza n. 7050 del 28/03/2011 (Rv. 616645 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Cassa Edile - Rapporto con il datore di lavoro - Delegazione di pagamento - Conseguenze - Legittimazione della Cassa a richiedere al datore di lavoro il versamento dei contributi non versati - Sussistenza - Legittimazione a chiedere al datore di lavoro il pagamento delle somme da accantonare a favore dei lavoratori - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2011-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616645-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

Il rapporto che si instaura tra datore di lavoro e Cassa Edile, per il pagamento da parte di quest'ultima ai lavoratori delle somme dovute in base agli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro, va qualificato come delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1269 cod.civ.. Da ciò discende che quando il datore abbia pagato direttamente ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare, questi ultimi non hanno più titolo per pretendere il pagamenti di quegli importi dalla Cassa e, di conseguenza, anche l'obbligazione del datore nei confronti della Cassa (avente ad oggetto il versamento degli accantonamenti) viene meno, trattandosi di obbligazione che trovava il proprio presupposto nell'esistenza della prima, ed essendo la relativa estinzione opponibile ex art. 1271, comma terzo, cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1269, Cod. Civ. art. 1271

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)