Sez. L, Sentenza n. 13300 del 21/06/2005 (Rv. 582026 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Cassa Edile - Legittimazione a richiedere al datore di lavoro il versamento dei contributi non versati - Sussistenza - Legittimazione a chiedere al datore di lavoro il pagamento delle somme da accantonare a favore dei lavoratori - Sussistenza - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
La Cassa Edile, la quale è obbligata a pagare ai lavoratori le somme dovute per accantonamenti dal datore (che, pur "per facta concludentia", sia iscritto al relativo rapporto) anche ove questi non le abbia versato tali somme, è contestualmente legittimata a richiedere al datore non solo il pagamento dei contributi (dei quali è titolare), bensì anche il pagamento delle somme che il datore avrebbe dovuto accantonare a favore dei lavoratori (per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia). Questa legittimazione cessa ove il datore abbia direttamente pagato ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)