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Sez. 1, Sentenza n. 2645 del 17/07/1969 (Rv. 342288 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - EFFETTI - COMPROPRIETA DEL BENE ESPROPRIATO - CONSEGUENTE COMUNIONE DELL'INDENNITA - QUOTE DEI COMPROPRIETARI - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA INDENNITA DEFINITIVA - RITUALE OPPOSIZIONE ALLA STIMA DEI PERITI DA PARTE DI UNO DEI COMPROPRIETARI - OPPOSIZIONE TARDIVA DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342288-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - EFFETTI - COMPROPRIETA DEL BENE ESPROPRIATO - CONSEGUENTE COMUNIONE DELL'INDENNITA - QUOTE DEI COMPROPRIETARI - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA INDENNITA DEFINITIVA - RITUALE OPPOSIZIONE ALLA STIMA DEI PERITI DA PARTE DI UNO DEI COMPROPRIETARI - OPPOSIZIONE TARDIVA DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - AMMISSIBILITA.*

Il decreto di espropriazione per pubblica utilita incide sull'oggetto, ma non sulla natura del diritto espropriato. Pertanto sulla somma, di cui e prescritto il deposito prima che venga emesso il decreto, si trasferisce il diritto reale degli espropriati, ai quali non residua semplicemente un diritto di credito al pagamento dell'indennita. Ove poi si versi nell'ipotesi di comproprieta indivisa del bene, la comunione permane sull'indennita fino al momento in cui questa sara divenuta definitiva e ne sara disposto lo svincolo dall'autorita giudiziaria, sulla base dell'accordo delle parti o in ragione dei diritti degli espropriati. E, per il carattere dell'unicita dell'indennita, le quote dei singoli proprietari sono soggette a variare con il variare della misura dell'indennita, dovendo essere commisurate alla indennita definitiva e non a quella provvisoria. Di conseguenza, allorche nell'espropriazione di un bene indiviso solo taluno dei comproprietari faccia opposizione nel termine di legge alla stima dei periti, gli altri comproprietari, ancorche per essi sia decorso il termine, possono impugnare a loro volta la stima, la quale sara determinata dal giudice in rapporto al bene e non alla singola quota del comunista che abbia proposto impugnazione nel termine.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 25, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)