Sez. 2, Sentenza n. 1299 del 07/02/1991 (Rv. 470831 - 01)
Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredità - Immobili non divisibili - Non comoda divisibilità. | Pagamento di debito contratto per la comunione da parte di un coerede - Espropriazione della quota - Richiesta di attribuzione dell'immobile non comodamente divisibile - Valutazione dell'immobile - Momento rilevante.
Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredità - Immobili non divisibili - Non comoda divisibilità.
Anche nel caso in cui con riguardo alla divisione relativa ad una comunione ereditaria uno dei coeredi abbia provveduto al pagamento di un debito solidale contratto per la comunione, senza ottenerne il rimborso "pro quota" da parte degli altri coeredi, con la conseguente espansione della sua quota a norma del terzo comma dell'art. 1115 cod. civ., per stabilire quale sia il maggiore quotista al fine di attribuirgli un bene immobile non comodamente divisibile, occorre valutare l'immobile in questione con riferimento al momento della apertura della successione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)