diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 11255 del 14/11/1997 (Rv. 509870 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Obbligo di versamento del conguaglio dovuto al coerede per effetto dell'assegnazione di un immobile ereditario non divisibile - Natura di debito di valore accertata con efficacia di giudicato in sede di merito - Conseguenze - Omessa rivalutazione del cespite - Per effetto della sua diminuzione di valore nel tempo dovuta a deterioramento - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509870-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA

Qualora la sentenza del giudice di merito stabilisca, con efficacia di giudicato implicito, che il conguaglio dovuto al coerede (per effetto di assegnazione ad altro coerede dell'immobile ereditario indivisibile) integri gli estremi dell'obbligazione di valore (come tale, sempre astrattamente soggetta a rivalutazione), e l'entità di tale conguaglio risulti determinata in relazione al valore dell'immobile in un ben preciso momento temporale, va, in concreto, ipotizzata la possibile verificazione, in via alternativa, di tre diverse ipotesi: 1) che il valore reale del bene risulti immutato mentre il valore della moneta diminuisce con il trascorrere del tempo, con conseguente necessità di procedere a rivalutazione del valore reale dell'immobile in termini monetari, onde far sì che l'espressione monetaria corrisponda al valore reale rimasto invariato; 2) Che il valore reale del bene, con il trascorrere del tempo, diminuisca (per vetustà, fatiscenza, difetto di manutenzione e quant'altro), mentre il valore della moneta non si modifichi in modo significativo, nel qual caso la espressione del valore reale in termini monetari esigerà una nuova determinazione che, di fatto, risulterà inferiore a quella precedente; 3) Che alla diminuzione del valore reale del bene si accompagni, contemporaneamente, una non poco significativa svalutazione della moneta, nel qual caso si renderanno astrattamente necessarie due operazioni, consistenti, la prima, nella nuova stima del valore reale del bene, la seconda, nella corrispondente traduzione di questo in termini monetari (ovverosia nella sua rivalutazione). In questa terza ipotesi, peraltro, nessuna ragione logica o giuridica osta a che tali operazioni vengano semplificate, tenendo fermo il valore reale e calcolando, sia pur in via presuntiva, che la sua diminuzione effettiva sia compensata dalla svalutazione della moneta, lasciando conseguentemente immutato l'importo originariamente determinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1278, Cod. Civ. art. 1279

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)