diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5673 del 30/11/1978 (Rv. 395455 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - PARITA DI CONDIZIONI - AMBITO DI RIFERIMENTO - PATTUIZIONE TRA CONCEDENTE E TERZO DI UN DETERMINATO TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - INEFFICACIA RISPETTO ALLO AFFITTUARIO ESERCITANTE LA PRELAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395455-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - PARITA DI CONDIZIONI - AMBITO DI RIFERIMENTO - PATTUIZIONE TRA CONCEDENTE E TERZO DI UN DETERMINATO TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - INEFFICACIA RISPETTO ALLO AFFITTUARIO ESERCITANTE LA PRELAZIONE.*

A norma dell'art 8 della legge n 590 del 1965, l'affittuario coltivatore diretto del fondo rustico puo esercitare il suo diritto di prelazione, "a parita di condizioni" rispetto alla proposta comunicata al terzo. La parita di condizioni, tuttavia, dev'essere riferita al contenuto intrinseco della proposta, e non esclude che concedente e terzo possano convenire un termine per la conclusione del contratto, con patto che verso l'affittuario, ad esso estraneo, non esplica alcuna efficacia e che, in particolare, non proroga il termine trimestrale entro cui l'affittuario ha l'Onere di versare il prezzo.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)