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Sez. L, Sentenza n. 5641 del 17/10/1988 (Rv. 460188 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - TASSATIVITÀ DEL SISTEMA TABELLARE - CADUCAZIONE - INTRODUZIONI DEL COSIDDETTO SISTEMA MISTO A LISTE APERTE - PORTATA.*
Stato
decisa il 1988-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460188-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - TASSATIVITÀ DEL SISTEMA TABELLARE - CADUCAZIONE - INTRODUZIONI DEL COSIDDETTO SISTEMA MISTO A LISTE APERTE - PORTATA.*

In tema di Assicurazione contro le malattie professionali, il principio della tassatività del sistema tabellare adottato dal d.P.R. n. 1124 del 1965 - per il quale sono indennizzabili solo le malattie tipiche connesse a determinate lavorazioni e, attraverso queste, a un dato agente patogeno - è venuto meno a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988, che, facendo seguito alle pronunce d'infondatezza n. 206 del 1974 e n. 140 del 1981, ha dichiarato illegittimi, per contrasto con l'art. 38, comma secondo cost., l'art. 3, comma primo, e l'art. 211, comma primo, del citato d.P.R., in quanto non prevedono che l'Assicurazione contro le malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura sia "obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro". Da tale pronuncia - che costituisce ius superveniens direttamente applicabile anche in Sede di legittimità - deriva l'introduzione del cosiddetto sistema misto a liste aperte, con l'ulteriore conseguenza che, ai fini della tutela previdenziale, è irrilevante che la malattia dell'assicurato rientri o no fra quelle tipiche elencate nelle tabelle o riconducibili ad un certo agente patogeno mediante lavorazioni specificamente indicate, essendo necessario, ma anche sufficiente, che essa derivi da causa professionale o di lavoro.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Costituzione art. 136, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 211 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)