Sez. L, Sentenza n. 2368 del 18/05/1989 (Rv. 462789 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ELENCAZIONE - MANCATA INCLUSIONE DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA NELLA TABELLA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ELENCAZIONE - MANCATA INCLUSIONE DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA NELLA TABELLA - IRRILEVANZA.*
La malattia, di cui sia accertata la derivazione causale dall'Esercizio di una delle lavorazioni previste nell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), è indennizzabile indipendentemente dalla espressa inclusione dell'infermità e della relativa attività lavorativa nella tabella allegato n. 4 al d.P.R. citato, essendo venuta meno con efficacia ex tunc, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988, la cosiddetta tassatività del sistema tabellare; consegue, in particolare, che, nel caso di ipoacusia o sordità derivante da lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa, la circostanza che la relativa previsione sia stata introdotta al punto 44 della nuova tabella all. 4 di cui al d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 non esclude il diritto alla rendita con decorrenza anteriore a quest'ultimo provvedimento, ove sia raggiunta la prova che la detta infermità (contratta prima dell'entrata in vigore del citato d.P.R. del 1975) derivi effettivamente da causa di lavoro. (V 888/89, mass n 461892; (V 5641/88, mass n 460188).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)