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Sez. 4, Sentenza n. 9369 del 04/06/1986 Ud. (dep. 15/09/1986) Rv. 173731 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - NULLITÀ (QUESTIONI DI) - POTERE DI ANNULLAMENTO - INDIVIDUAZIONI DELLE IPOTESI.*
Stato
decisa il 1986-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173731-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - NULLITÀ (QUESTIONI DI) - POTERE DI ANNULLAMENTO - INDIVIDUAZIONI DELLE IPOTESI.*

Il potere di annullamento da parte del giudice di appello è circoscritto ai soli casi tassativamente indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 522 cod. proc. pen. per cui va disposto il rinvio degli Atti al giudice di primo grado soltanto nel caso di violazione dell'art. 445 cod. proc. pen. oppure quando sia riscontrabile una delle nullità insanabili indicate nell'art. 185 cod. proc. pen.; quando, invece, si tratti di una nullità di carattere relativo, la stessa è assorbita dall'impugnazione e deve essere eliminata dal giudice dell'appello cui spetta provvedere in merito. (Conf mass n 163168 ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)