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Sez. 1, Sentenza n. 2415 del 25/01/1984 Ud. (dep. 17/03/1984) Rv. 163168 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - NULLITÀ (QUESTIONI DI) - RINVIO AL PRIMO GIUDICE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163168-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - NULLITÀ (QUESTIONI DI) - RINVIO AL PRIMO GIUDICE - CONDIZIONI.*

Il potere di annullamento da parte del giudice di appello è circoscritto ai soli casi tassativamente indicati nel primo e nel secondo comma di detto articolo, per cui va disposto il rinvio degli Atti al giudice di primo grado soltanto nel caso di violazione dell'art. 445 cod. proc. pen. oppure quando sia riscontrata una delle nullità insanabili indicate nell'art. 185 dello stesso codice. Quando, invece, si tratti di una nullità di carattere relativo, la stessa è assorbita dall'impugnazione e deve essere eliminata dal giudice dell'appello, cui spetta provvedere nel merito. (V mass n 158161; (V mass n 153201; (V mass n 123930; (V mass n 110273).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)